Quadro Normativo

Il welfare aziendale è regolamentato da disposizioni di carattere fiscale e previdenziale che prevedono un elenco di prestazioni (in natura o in denaro) che godono della totale o parziale esclusione del loro valore dalla formazione del reddito del lavoratore, oltre ad essere deducibili dal reddito d’impresa.

Il quadro normativo del welfare aziendale fa riferimento al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), e in particolare agli articoli:

  • 51: Determinazione del reddito di lavoro dipendente
  • 95: Detrazioni dal reddito aziendale delle spese per prestazioni di lavoro.
  • 100: Oneri di utilità sociale

Vantaggi fiscali e contributivi per i lavoratori

In deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, sono escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente tutte le prestazioni disciplinate dall’art.51, commi 2, 3 e 4 del TUIR:

Tra le voci oggetto di favore, che non concorrono a formare il reddito abbiamo:

  • SANITA’:
    • Assistenza sanitaria integrativa, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20*.
    • Spese sanitarie

 

  • PREVIDENZA COMPLEMENTARE: contributi versati a fondi di previdenza complementare entro l’importo di 5.164,57 euro
  • BENI E SERVIZI:
    • Somministrazione di vitto, in caso di buono pasto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso sia reso in forma elettronica.
    • Erogazioni liberali non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro (516,46 EURO per il 2020).
    • Buoni o voucher welfare

 

  • TRASPORTI:
    • Servizi di trasporto collettivo
    • Abbonamenti per il trasporto pubblico (anche per familiari)
  • ISTRUZIONE: servizi di educazione e istruzione dei familiari (testi scolastici, mensa scolastica, tasse universitarie, pre-post scuola, centri estivi)
  • FAMIGLIA: servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
  • CULTURA E TEMPO LIBERO: Attività ricreative ed educative: abbonamenti palestra, viaggi, teatro.

Vantaggi fiscali e contributivi per l’azienda

In generale, è prevista la deducibilità dal reddito d’impresa di tutte le spese sostenute in denaro o in natura per il lavoro dipendente, pertanto anche quelle relative all’erogazione di prestazioni di welfare aziendale (art.95 TUIR).

Le spese relative a opere o servizi aventi specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille, se sostenute volontariamente, ossia per atto liberale (art. 100 TUIR).

Laddove tali spese fossero sostenute in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale la loro deducibilità dal reddito d’impresa è integrale.

Deducibilità ai fini IRES dei costi per oneri di utilità sociale (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto)
LIBERALITA’CONTRATTO O ACCORDOREGOLAMENTO AZIENDALE
Deducibilità dei costi limitata al 5 ‰ delle spese sostenute.Deducibilità totale dei costiDeducibilità totale

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

MIRCO DE MARIA

0115516123

welfare@ascomtorino.it